Descrizione
Il Sindaco, visti gli artt. 1 e 3 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, sostituiti dall’art. 9, comma 1 e 3, della Legge 30 aprile 1999, n. 120; visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; rende noto che dal 1 al 30 novembre 2024, possono presentare domanda di inserimento nell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di sezione elettorale, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gravina di Catania;
- aver assolto l'obbligo scolastico (istruzione secondaria di I grado);
La domanda deve essere redatta su apposito modello, contenente le relative dichiarazioni a norma degli artt. 46 e 47, consapevoli delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di cui all’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti.
Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio elettorale di sezione secondo quanto disposto dell'art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dell'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, comma 2 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
Si rammenta a coloro che sono già inseriti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio, che non occorre presentare nuova domanda ad ogni aggiornamento e che l’iscrizione nel suddetto albo rimane valida fino all’emigrazione in un altro comune, o al cambio di professione incompatibile con l’assunzione dell’incarico o alla perdita del diritto elettorale e/o dei requisiti stabiliti dalla legge e/o per gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni. È preposta alla cancellazione, la commissione elettorale comunale (C.E.C.) e può essere richiesta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro e non oltre il prossimo mese di dicembre 2024.
La domanda di inserimento disponibile presso l’Ufficio URP e sul sito internet istituzionale nella sezione “Sportello Telematico Polifunzionale” e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo;
- per posta al Comune di Gravina di Catania -Ufficio Elettorale, Viale G. Marconi n. 6 – CAP 95030;
- dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.gravina-di-catania@legalmail.it
- da altro indirizzo di Posta Elettronica Certificata allegando copia di valido documento d’identità/riconoscimento del richiedente all’indirizzo PEC comune.gravina-di-catania@legalmail.it;
- tramite lo Sportello Telematico del Cittadino accreditandosi con SPID;
Scarica l'avviso e il modello di domanda dai link sottostanti.
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Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2024, 16:25